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Criteri valutazione finale

(dal PTOF 22/23)

1. Ai sensi delle norme vigenti, per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale delle lezioni complessive di tutte le discipline, salvo che le assenze non rientrino nelle motivate deroghe al suddetto limite.
Tali deroghe sono previste per casi eccezionali, certi e documentati, come da delibera del Collegio: 1) partecipazione documentata a percorsi di formazione musicale;
2) gravi motivi di famiglia;
3) grave malattia dei genitori;
4) partecipazioni ad attività sportive agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, in grado di fornire alla Scuola idonea documentazione;
5) motivi di salute, seri e documentati;
6) lutto grave;
7) motivi personali, seri e documentati.
Altre situazioni particolari possono essere valutate, caso per caso, dal Dirigente. Con particolare attenzione saranno valutati i casi di studenti lavoratori, ove la condizione lavorativa non sia occasionale.
Per procedere alla fase valutativa il Consiglio di Classe verifica, in caso di superamento del limite massimo di assenze consentito, sulla base dei suddetti criteri, la validità della documentazione che legittima la deroga e che va presentata e protocollata PRIMA delle operazioni di scrutinio.
2. Tutti i voti espressi in Consiglio sono “collegiali” poiché espressione del Consiglio di Classe e non del singolo docente.
3. I docenti, nella proposta di voto, tengono conto: a. del progresso dello studente, rispetto ai livelli di partenza, per quanto riguarda:
a. profitto, impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo; 
b. del livello di competenze acquisite, (certificate, certificabili e spendibili sia nel mondo del lavoro sia presso Istituzioni di formazione post - secondaria);
c. dell’atteggiamento manifestato dallo studente nei confronti delle discipline curricolari nel corso del processo educativo e didattico. I docenti valutano, inoltre, se lo studente è in grado di sostenere il processo di apprendimento necessario per raggiungere i traguardi previsti per la classe successiva.
4. L’attribuzione del voto finale del periodo è il risultato della “media” di più elementi di valutazione e di diverse tipologie di prova. Se tale “media” non è un voto intero, normalmente si arrotonda per eccesso o per difetto, in base ad approssimazione matematica. In ciò, vi è il supporto del Registro Elettronico che provvede a fornire la media aritmetica calcolata sulle valutazioni delle diverse prove. In caso di mezzi voti esatti cioè se la “media” si colloca esattamente a metà tra un voto e il successivo, sarà il docente a decidere l’approssimazione, per eccesso o per difetto, in base alla situazione specifica, alla riflessione condivisa con i colleghi e ad altri elementi da considerare di volta in volta.
5. In conseguenza di quanto sopra, ciascun docente si presenta allo scrutinio con voti interi, già decisi. Ogni docente informa però il Consiglio di eventuali aiuti/arrotondamenti per eccesso che ha deciso per la valutazione degli allievi, al fine di evitare un numero “eccessivo” di aiuti per il medesimo studente che finiscono per “alterare” la valutazione reale.
6. Nell’ambito dei criteri generali condivisi in Collegio Docente, ciascun docente sarà molto chiaro, fin da inizio anno, riguardo le griglie e i criteri di valutazione utilizzati poiché ogni studente “ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva” (DPR 122/2009).
7. Nell’ambito dei criteri generali condivisi in Collegio Docente, ciascun docente potrà utilizzare, al posto della pura media aritmetica, anche una media “ponderata” attribuendo pesi diversi a prove diverse; oppure potrà utilizzare tutti i voti dell’anno per stabilire la media finale piuttosto che i soli voti del II quadrimestre. L’essenziale è che informi di ciò gli studenti fin da subito e che espliciti tale scelta nella propria Programmazione.
8. Tutte le discipline hanno pari dignità, indipendentemente dall’Indirizzo del corso di studio.
SCRUTINIO FINALE DI GIUGNO -CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.
Se lo studente consegue un voto di comportamento inferiore ai sei decimi (DPR 122/2009); se lo studente riporta più di 3 insufficienze gravi o non gravi; se lo studente riporta 3 insufficienze gravi. In questi casi, infatti, non si ritiene possibile un recupero reale entro la fine di agosto, dunque in circa due mesi, delle gravi lacune nei contenuti disciplinari affrontati in un intero anno scolastico.
SCRUTINIO DIFFERITO.
Per quanto riguarda la conduzione e valutazione delle prove per gli studenti in sospensione di giudizio, il Collegio docenti ha deliberato di effettuare una prova scritta per tutte le discipline, al fine di garantire maggior oggettività e contenere il contenzioso.
La durata prevista è di un’ora e mezza, tranne per quella tipologia di prove che richiedono un tempo di svolgimento più lungo, (es. saggio breve).
I contenuti delle prove verteranno sulle lacune evidenziate a giugno in sede di scrutinio e rese note agli interessati e alle famiglie con relativa comunicazione scritta.
Il tipo di prova deve essere in linea con quelle svolte durante l’anno.
Si dedicherà la massima attenzione ai casi di DSA/H/BES e in particolare: si riduce di 1/3 il carico dei quesiti, senza aumentare il tempo a disposizione; è possibile sostituire la prova scritta con una prova orale, se previsto dal PDP, con convocazione in altro momento; è possibile integrare la prova scritta con una parte orale se la prova non è del tutto positiva; in ogni caso, ci si attiene scrupolosamente a quanto concordato nel PDP/PEI. In caso di valutazioni non positive, indicativamente, si procede in questo modo: con tre materie in sospensione, si promuove se ne sono state recuperate almeno due e se nella terza è stata raggiunta una valutazione non inferiore a 5, tenendo naturalmente conto degli “aiuti” già accordati a giugno; con due materie in sospensione, si promuove se entrambe sono state recuperate, tenendo conto della presenza o meno di un significativo miglioramento negli esiti, rispetto alla situazione di giugno.