Regolamento di disciplina (approvato il 10/03/25)
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
FONTI NORMATIVE
• Costituzione della Repubblica Italiana;
• L.150/2024 Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti;
• L. 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
• D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. disposizioni vigenti sulla pubblica istruzione) e ss.mm.ii.;
• D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
• DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
• D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
• Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
• Nota del MIUR 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0; Nota Mim 19 dicembre 2022 prot. n.107190
• L. 30 ottobre 2008 n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) e ss. mm. ii.;
• D.M. 16 gennaio 2009 n. 5 (Valutazione del comportamento-criteri e modalità applicative) e ss. mm. ii.;
• Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
• Legge 241/1990 (Procedimento Amministrativo) e ss. mm. ii.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica nell’ambito di tutte le attività promosse dalla scuola, sia curricolari che extracurricolari, sia quelle svolte all’interno dell’edificio e delle sue pertinenze che in ambito extrascolastico e per l’intera comunità studentesca compresa quella in mobilità.
PREMESSA - Principi e finalità
Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria definisce la scuola “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio” e “comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti". Ad esso e ai valori democratici della Costituzione si ispira il presente Regolamento disciplinare, tenendo presente il Regolamento di Istituto vigente. La scuola partecipa con le famiglie al compito educativo degli studenti che la frequentano e si adopera per prevenire i comportamenti scorretti. Questo regolamento pertanto si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività correlata (attività didattiche integrative, uscite didattiche e viaggi d’istruzione), si configurano come mancato rispetto dei loro doveri o diventano lesivi dei diritti dei singoli o dei gruppi. La previsione di sanzioni, che intendono rispondere all’eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto a scuola, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare, oltre a quello di Istituto, al fine di far conoscere agli studenti diritti e doveri, farli riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni, conoscere i comportamenti sanzionabili all’interno della comunità scolastica. Il mancato rispetto del Regolamento disciplinare sarà sempre tenuto in considerazione dal Consiglio di Classe per l’attribuzione del voto di comportamento (Griglia per la valutazione del comportamento). Per favorire collaborazione e trasparenza nei rapporti scuola-famiglia, i genitori potranno consultare il Registro elettronico per avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, sui voti e compiti assegnati e su eventuali provvedimenti disciplinari (annotazioni, richiami, note disciplinari dei docenti o della Dirigente Scolastica, comunicazioni dei docenti o della Dirigente). Poiché i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, le sanzioni disciplinari sono mirate, laddove possibile, anche alla riparazione del danno; inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente secondo il Patto di corresponsabilità. La scuola è consapevole di essere investita di un importante ruolo formativo ed educativo: l’istituzione scolastica è chiamata per legge a sviluppare le competenze civiche del cittadino e riceve in delega dalle famiglie compiti di guida e sorveglianza sui comportamenti degli allievi per il tempo in cui le sono affidati. La scuola svolge il suo compito educativo con finalità preventive e con le modalità ed i mezzi che le sono propri: l’approfondimento della conoscenza, la pratica del confronto e il costante esercizio del dialogo. Tale approccio è teso a far sviluppare negli studenti una consapevolezza personale della necessità di rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti in modo tale che la regola non sia vissuta come un’imposizione, ma come una sentita necessità per la convivenza.
PARTE I – DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
PARTE II REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – PRINCIPI GENERALI
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale fatti salvi i casi di allontanamento previsti al comma 9 del presente articolo.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 1 Infrazioni al regolamento
Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento di Istituto danno luogo, secondo la gravità, all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate.
Sono infrazioni lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in generale.
Fra questi, in particolare:
1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento
∙ con atteggiamenti/comportamenti non adeguati
∙ con richieste immotivate o futili
∙ alzandosi senza autorizzazione dal banco
∙ mangiando senza autorizzazione
∙ chiacchierando durante la lezione
2. Non produrre tempestiva giustificazione
3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni
4. Non svolgere i compiti assegnati a casa
5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature
6. Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre
7. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono
8. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo
9. Fare assenze 'strategiche' o ritardare l’ingresso a Scuola
10. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazione
11. Usare un linguaggio e un abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico
Sono infrazioni gravi:
1. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non docente, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a coloro che a qualunque titolo si trovino nella Scuola
2. Interrompere o impedire con comportamento pesantemente scorretto la lezione
3. Assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione
4. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico
5. Lanciare oggetti dalle finestre
6. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori
7. Uscire dall’aula durante le ore di lezione senza autorizzazione
8. Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione
9. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari
10. Accedere ai locali dell’Istituto nelle ore curriculari per attività diverse da quelle previste dalla Scuola
11. Usare il telefono cellulare in aula
12. Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici
13. Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti, minacce contro i compagni, il personale non docente, i docenti, il Dirigente Scolastico o terzi
14. Violare le norme di sicurezza
15. Commettere brogli, contraffazioni e manomissione di documenti scolastici
16. Introdurre nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica sostanze, materiali, oggetti pericolosi per la sicurezza degli ambienti e delle persone
Sono infrazioni molto gravi:
1. Commettere atti di bullismo, arrecare gravi e ripetute offese alla dignità ed al rispetto delle persone, accompagnate da atti di violenza tali da ingenerare allarme sociale
2. Commettere atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il regolare funzionamento della vita scolastica
3. Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica e all’Istituto nel suo complesso
4. Praticare nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica atti e comportamenti previsti come reati dalle leggi vigenti
Art. 2 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:
1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata
2. rilevanza degli obblighi violati
3. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi
4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo ai precedenti disciplinari o recidive relativamente all’anno scolastico in corso
5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro
Il rimprovero verbale/annotazione/richiamo scritto si applica nei casi di infrazione lieve
La nota scritta sul registro di classe si applica in caso di infrazione lieve intenzionalmente attuata e reiterata.
La nota scritta sul registro si applica in caso di mancanza grave.
La sospensione da 1 a 2 giorni si applica in caso di mancanza grave intenzionalmente attuata e reiterata.
La sospensione superiore ai 2 giorni si applica in caso di mancanza grave accompagnata da comportamento recidivo, ovvero dichiaratamente ostile e/o negativo, ovvero di potenziale rischio per persone e/o cose.
La sospensione superiore ai 15 giorni si applica in caso di infrazioni molto gravi e la durata verrà determinata secondo un criterio di proporzionalità in considerazione della gravità, dell’intenzionalità e reiterazione.
Come definito dalla legge 150/2024, l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporterà il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporterà lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.
Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
PARTE III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 1 Organi competenti
Sono competenti ad infliggere sanzioni disciplinari il singolo docente, il Consiglio di Classe, il Dirigente, il Consiglio d’Istituto e la Commissione d’Esame esclusivamente per le infrazioni disciplinari commesse durante la sessione d’esame.
Il singolo docente ed il Dirigente possono comminare le sanzioni di rimprovero verbale, annotazione, richiamo scritto, nota sul registro.
Il Consiglio di classe è organo competente per le sanzioni di sospensione fino ai 15 giorni;
Il Consiglio di Istituto è organo competente per le sanzioni superiori ai 15 giorni.
Art.2 Il procedimento disciplinare
a) Fase della contestazione di addebito
Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni per le quali è competente il docente e/o il Dirigente Scolastico, quando si ha notizia di comportamenti che configurano illecito disciplinare, sentito il parere del Consiglio di classe, il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico che predispone comunicazione scritta dell’avvio del procedimento e contestuale convocazione per il contraddittorio a difesa contenente:
1. indicazione sommaria del fatto;
2. convocazione davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto con indicazione della data, ora e sede;
3. comunicazione della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa, anche con l’audizione personale o l’assistenza di persona di fiducia e di prendere visione e/o estrarre copia degli atti;
4. individuazione del responsabile dell’istruttoria.
La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente e ai genitori. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, devono essere convocati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di difesa e comunque non oltre giorni dieci.
b) Fase dell’istruttoria
Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni raccolte, utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate. Davanti al Consiglio si procede all’audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli esercenti la potestà genitoriale e di eventuali persone da questi indicate come difensori o testimoni e si annota l’eventuale richiesta di sanzione alternativa.
c) Fase deliberatoria
All’esito dell’istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione. Della deliberazione viene redatto verbale contenente:
1. l’indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante;
2. gli estremi dell’episodio;
3. i nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati;
4. le ragioni dello studente passibile di sanzione;
5. la motivazione del provvedimento finale;
6. la sanzione disciplinare inflitta e l’eventuale sanzione alternativa, con specificazione dell’attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la sanzione;
7. il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l’Organo di Garanzia Interno;
8. l’avviso che la sanzione disciplinare è sospesa durante il termine per presentare ricorso. La delibera è comunicata entro il minor tempo possibile mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale ed è inserita nel fascicolo personale.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni prorogabili d’ulteriori giorni quindici per esigenze istruttorie.
Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso scritto all’Organo di Garanzia .
In caso di presentazione del ricorso, la sanzione è sospesa fino alla decisione dell’Organo di Garanzia.
Art. 3 (Impugnazioni)
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
PARTE IV Disciplina e voto di comportamento
I Consigli di classe in sede di valutazione intermedia e finale procederanno all’attribuzione del voto di comportamento applicando i criteri definiti nella specifica griglia di valutazione prevista dal Regolamento di Istituto e nel PTOF .
In sede di scrutinio intermedio, agli studenti che abbiano riportato un voto di comportamento pari a 6/10 verrà assegnata un’attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.
In sede di scrutinio finale, nel caso di valutazione pari a 6/10 nel comportamento, il consiglio di classe, sospende il giudizio per tutte le discipline senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle/agli studentesse/studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo; l’assegnazione di un voto di comportamento inferiore ai 6/10 in sede di scrutinio finale determina la non ammissione all’anno successivo.
In sede di scrutinio finale delle classi del secondo biennio e ultimo anno, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a 9/10.
Per le/gli studentesse/studenti dell’ultimo anno:
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a 6/10, il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio d’esame.
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10 il Consiglio di Classe delibera la NON ammissione all’Esame .
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 marzo 2025.