Le tue radici nel futuro

Regolamento di disciplina (approvato il 10/03/25)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

FONTI NORMATIVE 

• Costituzione della Repubblica Italiana; 

• L.150/2024 Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti; 

• L. 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e  del cyberbullismo; 

• D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. disposizioni vigenti sulla pubblica istruzione) e ss.mm.ii.; 

• D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti);  

• DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche); 

• D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle  studentesse e degli studenti della scuola secondaria);  

• Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di  utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del  “Codice in materia di protezione di dati personali”;  

• Nota del MIUR 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0; Nota Mim 19 dicembre 2022 prot. n.107190 

• L. 30 ottobre 2008 n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) e ss. mm. ii.; 

• D.M. 16 gennaio 2009 n. 5 (Valutazione del comportamento-criteri e modalità applicative) e ss.  mm. ii.;  

• Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto  del fenomeno del cyber bullismo);  

• Legge 241/1990 (Procedimento Amministrativo) e ss. mm. ii.  

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica nell’ambito di tutte le attività promosse dalla scuola, sia curricolari  che extracurricolari, sia quelle svolte all’interno dell’edificio e delle sue pertinenze che in ambito  extrascolastico e per l’intera comunità studentesca compresa quella in mobilità. 

PREMESSA - Principi e finalità 

Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria definisce la scuola “luogo di  formazione e di educazione mediante lo studio” e “comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale  informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti". Ad esso e ai  valori democratici della Costituzione si ispira il presente Regolamento disciplinare, tenendo presente  il Regolamento di Istituto vigente. La scuola partecipa con le famiglie al compito educativo degli  studenti che la frequentano e si adopera per prevenire i comportamenti scorretti. Questo regolamento  pertanto si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o  altra attività correlata (attività didattiche integrative, uscite didattiche e viaggi d’istruzione), si  configurano come mancato rispetto dei loro doveri o diventano lesivi dei diritti dei singoli o dei  gruppi. La previsione di sanzioni, che intendono rispondere all’eventuale inosservanza delle norme,  si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto  della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. Per rendere  consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto a scuola, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare, oltre a quello di Istituto, al fine di  far conoscere agli studenti diritti e doveri, farli riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni,  conoscere i comportamenti sanzionabili all’interno della comunità scolastica. Il mancato rispetto del  Regolamento disciplinare sarà sempre tenuto in considerazione dal Consiglio di Classe per  l’attribuzione del voto di comportamento (Griglia per la valutazione del comportamento). Per favorire  collaborazione e trasparenza nei rapporti scuola-famiglia, i genitori potranno consultare il Registro  elettronico per avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, sui voti e  compiti assegnati e su eventuali provvedimenti disciplinari (annotazioni, richiami, note disciplinari  dei docenti o della Dirigente Scolastica, comunicazioni dei docenti o della Dirigente). Poiché i  provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di  responsabilità, le sanzioni disciplinari sono mirate, laddove possibile, anche alla riparazione del  danno; inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente secondo il Patto di  corresponsabilità. La scuola è consapevole di essere investita di un importante ruolo formativo ed  educativo: l’istituzione scolastica è chiamata per legge a sviluppare le competenze civiche del  cittadino e riceve in delega dalle famiglie compiti di guida e sorveglianza sui comportamenti degli  allievi per il tempo in cui le sono affidati. La scuola svolge il suo compito educativo con finalità  preventive e con le modalità ed i mezzi che le sono propri: l’approfondimento della conoscenza, la  pratica del confronto e il costante esercizio del dialogo. Tale approccio è teso a far sviluppare negli  studenti una consapevolezza personale della necessità di rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti in  modo tale che la regola non sia vissuta come un’imposizione, ma come una sentita necessità per la  convivenza.  

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)  

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze  e lo sviluppo della coscienza critica.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori  democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari  dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione  del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di  svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale  sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali  dell'ordinamento italiano.  

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda  il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce  allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla  valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia  individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione  delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.  

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di  religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e  condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Art. 2 (Diritti)  

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e  valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di  sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente  alla riservatezza.  

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della  scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I  dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli  studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e  definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta  dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e  tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri  punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli  studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad  esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse  modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.  

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di  scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.  Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e  modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla  quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della  loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di  qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative  liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione  e il recupero della dispersione scolastica;  

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche  con handicap;  

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della  salute e di assistenza psicologica.  

8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di  assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  

9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di  associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati  a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle  associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame  con gli ex studenti e con le loro associazioni.  

Art. 3 (Doveri)  

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni  di studio.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto  della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere  un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai  regolamenti dei singoli istituti.  

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne  cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

PARTE II REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – PRINCIPI GENERALI  

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di  responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari  senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare  connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di  opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per  quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione  personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in  favore della comunità scolastica.  

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono  sempre adottati da un organo collegiale fatti salvi i casi di allontanamento previsti al comma 9 del  presente articolo.  

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in  caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.  8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo  studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano  stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata  dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di  pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.  

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla  famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo  studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.  

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla  commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

Art. 1 Infrazioni al regolamento  

Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento di Istituto danno luogo, secondo la gravità,  all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate. 

Sono infrazioni lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività  scolastica in generale.

Fra questi, in particolare: 

1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento 

con atteggiamenti/comportamenti non adeguati 

con richieste immotivate o futili 

alzandosi senza autorizzazione dal banco 

mangiando senza autorizzazione 

chiacchierando durante la lezione 

2. Non produrre tempestiva giustificazione 

3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni 

4. Non svolgere i compiti assegnati a casa 

5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature

6. Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre 

7. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono 

8. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo 

9. Fare assenze 'strategiche' o ritardare l’ingresso a Scuola 

10. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazione 

11. Usare un linguaggio e un abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico 

Sono infrazioni gravi

1. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non docente, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a  coloro che a qualunque titolo si trovino nella Scuola 

2. Interrompere o impedire con comportamento pesantemente scorretto la lezione

3. Assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione 

4. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico 

5. Lanciare oggetti dalle finestre

6. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori 

7. Uscire dall’aula durante le ore di lezione senza autorizzazione 

8. Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione 

9. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari 

10. Accedere ai locali dell’Istituto nelle ore curriculari per attività diverse da quelle previste dalla  Scuola 

11. Usare il telefono cellulare in aula 

12. Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici 

13. Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti, minacce contro i compagni, il personale non  docente, i docenti, il Dirigente Scolastico o terzi 

14. Violare le norme di sicurezza 

15. Commettere brogli, contraffazioni e manomissione di documenti scolastici  

16. Introdurre nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica sostanze, materiali, oggetti  pericolosi per la sicurezza degli ambienti e delle persone  

Sono infrazioni molto gravi

1. Commettere atti di bullismo, arrecare gravi e ripetute offese alla dignità ed al rispetto delle persone,  accompagnate da atti di violenza tali da ingenerare allarme sociale  

2. Commettere atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il  regolare funzionamento della vita scolastica 

3. Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica  e all’Istituto nel suo complesso  

4. Praticare nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica atti e comportamenti previsti come  reati dalle leggi vigenti  

Art. 2 Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione  alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri: 

1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata

2. rilevanza degli obblighi violati 

3. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio  determinatosi 

4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo ai precedenti disciplinari o  recidive relativamente all’anno scolastico in corso 

5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro 

Il rimprovero verbale/annotazione/richiamo scritto si applica nei casi di infrazione lieve 

La nota scritta sul registro di classe si applica in caso di infrazione lieve intenzionalmente attuata e reiterata. 

La nota scritta sul registro si applica in caso di mancanza grave. 

La sospensione da 1 a 2 giorni si applica in caso di mancanza grave intenzionalmente attuata e  reiterata. 

La sospensione superiore ai 2 giorni si applica in caso di mancanza grave accompagnata da  comportamento recidivo, ovvero dichiaratamente ostile e/o negativo, ovvero di potenziale rischio per  persone e/o cose. 

La sospensione superiore ai 15 giorni si applica in caso di infrazioni molto gravi e la durata verrà  determinata secondo un criterio di proporzionalità in considerazione della gravità, dell’intenzionalità  e reiterazione. 

Come definito dalla legge 150/2024, l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni,  comporterà il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle  conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporterà lo svolgimento, da parte  della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate  con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione  periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.  

Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe  della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità; 

PARTE III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  

Art. 1 Organi competenti 

Sono competenti ad infliggere sanzioni disciplinari il singolo docente, il Consiglio di Classe,  il Dirigente, il Consiglio d’Istituto e la Commissione d’Esame esclusivamente per le infrazioni  disciplinari commesse durante la sessione d’esame. 

Il singolo docente ed il Dirigente possono comminare le sanzioni di rimprovero verbale, annotazione,  richiamo scritto, nota sul registro. 

Il Consiglio di classe è organo competente per le sanzioni di sospensione fino ai 15 giorni;

Il Consiglio di Istituto è organo competente per le sanzioni superiori ai 15 giorni. 

Art.2 Il procedimento disciplinare 

a) Fase della contestazione di addebito 

Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni per le quali è competente il docente e/o il  Dirigente Scolastico, quando si ha notizia di comportamenti che configurano illecito  disciplinare, sentito il parere del Consiglio di classe, il procedimento disciplinare è  avviato dal Dirigente Scolastico che predispone comunicazione scritta dell’avvio del  procedimento e contestuale convocazione per il contraddittorio a difesa contenente:  

1. indicazione sommaria del fatto;  

2. convocazione davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto con indicazione  della data, ora e sede;  

3. comunicazione della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa,  anche con l’audizione personale o l’assistenza di persona di fiducia e di prendere visione  e/o estrarre copia degli atti; 

4. individuazione del responsabile dell’istruttoria. 

La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente e ai genitori. Il Consiglio  di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, devono essere convocati nel più  breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di difesa e comunque non oltre  giorni dieci.  

b) Fase dell’istruttoria  

Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni  raccolte, utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di  riferire e le memorie scritte eventualmente depositate. Davanti al Consiglio si procede  all’audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli esercenti  la potestà genitoriale e di eventuali persone da questi indicate come difensori o testimoni  e si annota l’eventuale richiesta di sanzione alternativa. 

c) Fase deliberatoria 

All’esito dell’istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di  accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e  concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare è stata effettivamente  commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione. Della deliberazione viene  redatto verbale contenente:  

1. l’indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante; 

2. gli estremi dell’episodio;  

3. i nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati; 

4. le ragioni dello studente passibile di sanzione;  

5. la motivazione del provvedimento finale;  

6. la sanzione disciplinare inflitta e l’eventuale sanzione alternativa, con specificazione  dell’attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la  sanzione;  

7. il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l’Organo di  Garanzia Interno; 

8. l’avviso che la sanzione disciplinare è sospesa durante il termine per presentare  ricorso. La delibera è comunicata entro il minor tempo possibile mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale  ed è inserita nel fascicolo personale.  

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni prorogabili d’ulteriori  giorni quindici per esigenze istruttorie.  

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro quindici giorni  dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso scritto  all’Organo di Garanzia . 

In caso di presentazione del ricorso, la sanzione è sospesa fino alla decisione dell’Organo  di Garanzia.  

Art. 3 (Impugnazioni)  

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le  disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte  degli studenti nella scuola secondaria superiore, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro  irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. 

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria  superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in  merito all'applicazione del presente regolamento.  

PARTE IV Disciplina e voto di comportamento 

I Consigli di classe in sede di valutazione intermedia e finale procederanno  all’attribuzione del voto di comportamento applicando i criteri definiti nella specifica  griglia di valutazione prevista dal Regolamento di Istituto e nel PTOF . 

In sede di scrutinio intermedio, agli studenti che abbiano riportato un voto di  comportamento pari a 6/10 verrà assegnata un’attività di approfondimento in materia di  cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle  conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. 

In sede di scrutinio finale, nel caso di valutazione pari a 6/10 nel comportamento, il consiglio di classe, sospende il giudizio per tutte le discipline senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle/agli  studentesse/studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la  mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o  la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non  ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo; l’assegnazione di un voto di comportamento inferiore ai 6/10 in sede di scrutinio finale  determina la non ammissione all’anno successivo. 

In sede di scrutinio finale delle classi del secondo biennio e ultimo anno, il punteggio più  alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base  della media dei voti riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito solo se il voto di  comportamento assegnato è pari o superiore a 9/10.  

Per le/gli studentesse/studenti dell’ultimo anno: 

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a 6/10, il Consiglio di Classe assegna  un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di  colloquio d’esame. 

- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10 il Consiglio di Classe  delibera la NON ammissione all’Esame . 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 marzo 2025.